Limiti di rilettura del fatto storico ed impatto sul ristoro dei danni connesso

Si riporta un caso nel quale, dopo esere stato assolto dall’ipotesi di omicidio colposo, l’imputato era stato chiamato nuovamente a rispondere di quella more ma nel contesto di un addebito di cui agli artt. 586 e 610 c.p.; in sintesi, un automobilista avrebbe volontariamente impedito il passagio al motociclista che lo seguiva nella marcia, sino a farlo rovinare al suolo, derivandone la morte come evento non voluto.

I familiari erano stati risrciti dalla Compagnia nel primo processo, sulla base della corresponsabilità civilistica di cui all’art. 2054 C.C. e rivendicavano ora il diverso e maggior danno subito alla luce della diversa fisionomia di quel fatto.

Senza affrontare il merito del gravame, la Corte territoriale -operando d’ufficio ed a mente dell’art. 591 c.p.p.- ha rilevato che “la difesa dell’imputato ha infatti ricordato come nel 2008 sia intervenuto con le persone offese un atto di transazione, nel quale si dichiara che una determinata somma di denaro viene da loro ricevuta in via di transazione con l’entc assicurativo e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto prescnte e futuro, rilasciando ampia e liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di nulla più dover avere da chicchessia, con rinuncia quindi ad ogni azione in qualsiasi sede. In primo grado la costituzione di parte civile era tuttavia stata ammessa senza contestazioni da parte dell’imputato, che non ha nemmeno proposto appello incidentale, allegando tale fatto in una difensiva. La parte civile ribatte che il fatto in questione è contestato come doloso (si tratta del delitto di cui all’art- 586 c.p., contestato come conseguenza della condotta dolosa di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.) e, dunque, si esulerebbe dai danni che l’assicurazione è chiamata a coprire in basc all’art. 1917 c.c. (la quale esclude espressamente i danni derivanti da dolosi), sicché, compendiando, la transazione intervenuta non coprirebbe i danni derivanti dal fatto doloso e la richiesta della parte civile sarebbe ammissibile. Il collegio ritiene che tale argomentazione sia però erronea, poiché il fatto generatore del danno e che ha determinato il risarcimento è la morte del centauro e questa, nel presente procedimento penale, è stata imputata soggettivamente all’imputato non gia a titolo di dolo, caso in cui egli risponderebbe per ornicidio volontario, bensì a titolo di colpa, come si ritiene sussistere nel 586 c.p., in cui l’evento morte è paciflcamente (per espresso disposto di legge) non voluto dall’agente”, citando la sentenza n° 26505/09 della Suprema Corte a proprio suffragio.

In effetti, era stata la difesa dell’imputato, nella insistita e pervicace tensione ad evitare il merito del processo attraverso l’esercizio di eccezioni formali, a dedurre la pretesa carenza di legittimazione delle Parti Civili per effetto di pregressa transazione, con conseguente inammissibilità del gravame.

Il tema si correlava a quello già affrontato e risolto dal Tribunale circa l’assenza nella fattispecie dei presupposti di applicazione dell’art. 649 c.p.p.: sul punto controparte non ha sviluppato appello incidentale, quindi, al riguardo si è formato giudicato interno, dal momento che per “punto” deve intendersi la singola statuizione che, nell’ambito del capo della sentenza, sia «suscettibile di autonoma considerazione» (come insegnano Cass., Sez. Un., 19.1.2000, Tuzzolino; conf. Cass., Sez. II, 3.3.1994, Devoto, in Giust. pen., 1995, III, 93; analogamente, con riferimento agli “elementi logico-argomentativi”, di cui si riconosce l’inidoneità ad acquisire autorità di giudicato, Cass., Sez. IV, 15.12.1999, Corcione, in Cass. pen., 2001, 1265; Cass., Sez. IV, 24.5.1993, Rech, in Giust. pen., 1994, III, 330; Cass., Sez. IV, 18.12.1992, Cornici, in Cass. pen., 1994, 1259; Cass. 20.2.2004, Ragusa; Cass. 12.1.2001, Palmieri; Cass. 27.10.1999, Kardhiqi; Cass. 3.3.1994, Devoto) sicchè quel punto e le questioni correlate non si potevano rimettere in discussione.

Peraltro, quel rilievo mal si conciliava con quanto la stessa difesa sosteneva nel merito, assumendo che il fatto descritto dal teste chiave ed oggetto del processo in corso fosse diverso da quello che interessò a suo tempo l’odierno imputato; ma, soprattutto, non si conciliava affatto con l’ermeneutica processuale anche in ultimo ribadita dalla Consulta (sent. n. 200 del 31 maggio 2016) chiamata a confrontarsi anche con le norme Cedu.

Infatti, nel procedimento in trattazione, sulla scorta degli elementi di prova emersi in sede di indagini preliminari, l’imputato veniva chiamato a rispondere per avere tenuto in quel frangente una condotta differente da quella già vagliata, in quanto gli si addebita ora di avere ostacolato -assumendo quindi una condotta attiva e dolosa, anziché meramente colposa- la marcia del motociclista, al fine di impedirgli di proseguire oltre nella direzione voluta (quindi compiendo un gesto di violenza privata ex art. 610 c.p.), sino ad urtarlo ed a causarne la perdita di equilibrio della moto e la caduta rovinosa a terra che ne determinava la morte, quale conseguenza non voluta.

Quella che non venne affatto considerata nel primo processo era stata, quindi, proprio la condotta volontaria tenuta dall’automobilista e tesa ad ostacolare la marcia del motociclista ed è questo il fatto nuovo e diverso -doloso e generatore della morte del motociclista come evento conseguenza non voluto- per il quale ora è processo che, dunque, risulta pienamente legittimo.

Tanto valeva a superare le eccezioni mosse dalla difesa, circa la pretesa carenza di legittimazione delle Parti Civili e la conseguente inammissibilità dell’appello in quanto già risarcite dalla Compagnia della società proprietaria dell’auto guidata dall’imputato: dette eccezioni sono l’una tardiva, quanto alla dedotta carenza di legittimazione, posto che si risolve nella richiesta di esclusione della parte civile dal processo penale (art. 80 c.p.p.) che sappiamo poter essere richiesta dall’imputato ma, in ultima sede, nel contesto delle questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p.; l’altra inammissibile, dovendo essere azionata con appello incidentale.

La Corte felsinea ha condiviso tutte queste considerazioni, ma ha assunto la carenza di interesse delle Parti Civili in quanto risarcite a suo tempo dalla Compagnia mallevatrice della RCA dell’imputato in relazione all’evento oggetto dell’azione di ristoro, ossia la morte del loro congiunto: nulla potendo più pretendere per quella conseguenza (comunque attribuita all’imputato a titolo di colpa (allora ex art. 589 c.p.; ora ex art. 586 c.p.), le Parti Civili mancherebbero non di legittimazione processuale rispetto all’impugnazione ma, appunto di interesse .

Tuttavia, questa osservazione -risultata determinante- non coglie affatto nel segno: la transazione allora raggiunta trovava presupposto nell’applicazione dell’art. 2054 CC in riferimento a quello che pareva essere un comune incidente stradale a matrice colposa, da valutarsi alla stregua dei criteri liquidativi correnti in relazione a quella categoria di eventi e considerando un concorso di colpa presuntivo della stessa vittima (lo rivela l’importo assai modesto rispetto proprio ai parametri risarcitori allora in essere, noti alla Corte).

Sicchè non è affatto vero che nel caso di specie, pur essendo la parte civile formalmente legittimata ad impugnare non essendo stata esclusa in sede di costituzione “tuttavia, non vi ha un concreto interesse proprio perché la transazione effettuata ha esaurito il novero dei possibili danni risarcibili” (sent. pag. 7).

Ora l’articolo 568 cpp prevede che per proporre impugnazione non basti esserne legittimati essendo pure “necessario avervi interesse” sicchè viene a profilarsi il secondo “selettore” dell’impugnabilità soggettiva: l’interesse ad impugnare.

Legittimazione ed interesse ad impugnare sono presupposti di ammissibilità dell’impugnazione, come espressamente sancito dall’art. 591 co.1 lett. a c.p.p., che dispone l’inammissibilità della contestazione contro una sentenza giudiziaria “quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse”.

Il rapporto tra legittimazione e interesse di articolare in una maniera tale per cui si può dire che mentre la legittimazione appartiene alla “statica giuridica”, l’interesse concretizza la “dinamica giuridica” e mentre nelle norme dedicate alla legittimazione ad impugnare il legislatore compie una valutazione aprioristica sull’interesse ad impugnare, individuando ex ante quei soggetti che astrattamente sono titolari del diritto di proporre contestazione contro una sentenza giudiziaria, l’interesse ad impugnare, invece, impone che il giudice valuti caso per caso la meritevolezza e l’apprezzabilità delle pretese secondo l’ordinamento giuridico.

L’interesse, nella laconicità del testo codicistico –che si limita a richiederne l’esistenza– è stato definito dalla giurisprudenza in numerose occasioni come “oggettivo” e cioè l’impugnazione non deve essere volta alla realizzazione di un interesse meramente soggettivo, ma deve perseguire un fine ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico nel suo complesso; “concreto”, ovvero teso alla realizzazione di un risultato pratico ed “attuale”, quindi deve sussistere dal momento della proposizione della contestazione fino a quello della decisione.

Sul punto, il Supremo Consesso riteneva di dover ribadire quell’orientamento consolidato secondo cui: «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza –a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti– ma vapiuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011)

Ora, nel caso di specie l’interesse delle Parti Civili rispetto all’impugnazione rispondeva perfettamente a queste caratteristiche, tendendo le stesse ad ottenere con l’appello la riforma della ingiusta e davvero inaccettabile (per le ragioni esposte nel gravame accluso ed alle quali si fa richiamo) sentenza assolutoria di prime cure, onde ottenere il risarcimento del danno conseguente la morte del loro fratello.

Un danno, ovviamente -ed è curioso che la Corte non lo abbia invece inteso, nonostante le sua stato rimarcato, al riguardo non dedicando nemmeno un accenno- non già limitato a quella modesta somma allora percetta dalle Parti Civili sul falso presupposto che la morte del loro congiunto fosse intervenuta nel contesto di un ordinario incidente stradale e con il concorso di colpa rilevante della vittima, bensì da calcolare nella misura tabellarmente prevista per la perdita di un fratello a seguito di un fatto diverso e di matrice dolosa -ancorchè con evento attribuito a titolo di colpa- come quello oggetto del processo in corso che vede l’imputato, conducente dell’autovettura, chiamato a rispondere dello speronamento volontario che operò in danno del motociclo dalla cui rovinosa e conseguente caduta dipese la morte del centauro, assolutamente incolpevole.

Orbene, posto che per l’art. 622 cpp, fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello mentre le Sezioni unite penali hanno riaffermato che nel giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile, avente in realtà natura di autonomo giudizio civile (non vincolato dal principio di diritto eventualmente enunciato dal giudice penale di legittimità in sede rescindente), trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e che l’accertamento richiesto al giudice del “rinvio” ha ad oggetto gli elementi costitutivi dell’illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell’imputato.

In questo caso, impugnandosi una declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalle sole Parti Civili, con statuizioni penali assolutorie consolidate, questo stesso sarà l’esito del ricorso, fermo restando che, per effetto dell’impugnazione della parte civile si potrà rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria al fine di valutare l’esistenza di una responsabilità per illecito così giungere ad una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per gli interessi civili, non applicandosi ratione temporis il disposto dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p. (SSUU 25 maggio 2023).

Alla luce di questi principi, la decisione errata ed ingiusta andava riformata relativamente alle statuizioni civili.

 

Avv. Gabriele Bordoni

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