Un caso particolare di revisione per inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna con quelli di un’altra sentenza penale di condanna parimenti irrevocabile

 

Recentemente è stata diffusa una puntata di “Storie maledette” dedicata a Sonia Bracciale, condannata perché ritenuta responsabile dell’omicidio del marito, in concorso con altri due imputati giudicati separatamente; tanto mi legittima -sentita la parte- a ragionare in via di prospettiva su un profilo portante ad ipotesi di revisione di quella condanna.

In disparte ogni altra considerazione ed iniziativa, è interessante infatti ragionare sulla praticabilità di un ricorso per revisione particolare che impone una duplice premessa di rango strettamente processuale, onde chiarirne l’ammissibilità, prima del fondamento.

Per farlo, in primo luogo, è bene prendere abbrivio dalla recente decisione delle Sezioni Unite penali di Cassazione, assunta con sentenza n. 6141 del 7 febbraio 2019.

Intervenendo a disciplinare altro profilo complesso e dibattuto legato all’istituto delle revisione, gli Ermellini hanno ricordato come anche la Corte costituzionale abbia riconosciuto che, pur dovendo la revisione essere necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele (stante l’interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all’intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna che siano passate in giudicato) è anche vero che “l’evoluzione della nostra legislazione positiva dimostra una graduale estensione delle categorie dei soggetti in favore dei quali la revisione dei giudicati penali è stata ammessa, sul riflesso di un sempre più accentuato favor per la tutela degli interessi materiali e morali di chi sia stato a torto condannato”.

Così, il rimedio della revisione si rivela predisposto per rimuovere ogni giudicato “ingiusto” idoneo a causare “serio pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla onorabilità ed alla dignità morale e sociale dei soggetti. Beni morali che devono essere tutelati di fronte alla riprovazione sociale”.

Infatti, scrive il Collegio allargato, “la revisione costituisce, secondo la dottrina tradizionale, il rimedio contro «il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale»: l’istituto consente, in particolare, di rimuovere gli errori giudiziari, revocando provvedimenti di condanna — sentenze, emesse anche ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., o decreti penali – che, in considerazione di successive emergenze, si rivelino, come pure è stato sottolineato, «frutto di ingiustizia». La necessità della previsione di un giudizio di revisione (avvertita sin dall’epoca dell’«antico diritto»: «fraus vel dolus, si intervenerit in sententia, perpetuo succurritur damnato»; «omni tempore ratione humanitatis quaeri oportet de innocentia rei. Nonnunquam enim, aut metu, aut aliqua de causa is confitetur et saepe falsa demonstratione damnatur») è contemplata dall’art. 24, quarto comma, della Costituzione, che, nell’imporre al legislatore ordinario di determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», ineludibilmente costituzionalizza anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori, e trova conferma ulteriore nell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la «rieducazione del condannato», cui le pene devono tendere, non deve aver luogo nei confronti, di un innocente. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’istituto risponde alla «esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità» (Corte cost., n. 28 del 1969). La revisione trova esplicito riconoscimento anche in plurime fonti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani: l’art. 4, VII Protocollo alla Convenzione EDU prevede – in deroga al divieto di bis in idem — la possibilità della riapertura del processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta». Il diritto alla revisione è affermato (più o meno nei medesimi termini, ma con riferimento alle sole sentenze di condanna) anche dall’art. 14, § 6, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e costituisce, quindi, un inalienabile diritto della persona”.

Insomma, in armonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e già recepiti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in altre decisioni, in occasione del recente arresto queste ultime hanno affermato che l’istituto della revisione costituisce “applicazione estrema del principio costituzionale che assegna al processo penale il compito dell’accertamento della verità («poiché il fine primario e ineludibile del processo penale rimane la ricerca della verità»: Corte cost., sentenza n. Ili del 1993)”.

Ed è proprio la necessità di perseguire il rispetto della verità impone di non accogliere opzioni ermeneutiche che portino a mantenere ferme decisioni che, anche per profili meno dirimenti rispetto all’alternativa fra condanna ed assoluzione, si palesino contenere una statuizione ingiusta e pregiudizievole.

Analoghi essendo i pregiudizi che l’interessato, pur restando condannato, potrebbe patire anche in caso di attribuzione di una pena più severa e per una ipotesi di reato più grave rispetto a quella che risultasse giusta in base ad altra decisione in giudicato con la stessa in conflitto, riguardo alla propria sfera personale (per la compromissione della propria libertà per un tempo più esteso di quello che sarebbe stato giusto infliggere ovvero della propria onorabilità), il diniego della possibilità di accesso al giudizio di revisione potrebbe porsi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza, derivante dal diverso trattamento riservato a situazioni che presentino analoghi profili di pregiudizio, oltre che per irragionevolezza, in difetto di apprezzabile giustificazione della discrasia; e, nel dubbio, secondo quanto da tempo immemore chiarito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, l’interprete deve sempre optare per la soluzione interpretativa che non ponga problemi di costituzionalità (in questo senso, si pensi alla più recente giurisprudenza della Consulta, a partire dalla sent. n. 221 del 2015 -se non dalla sent. n. 235 del 2014- fino alla chiara decisione n. 42 del 2017, ove si legge che «se “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali e qualche giudice ritenga di darne” -sentenza n. 356 del 1996- ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela (…) necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile», preludio alle pronunce successive n. 53, 69, 180, 194, 208, 213, 218, 254 del 2017, nn. 15 e 40 del 2018)

Per evidenti esigenze di logica, oltre che per identità di ratio, nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione, in difetto di riferimenti testuali insuperabilmente ostativi, s’impone allora di ritenere praticabile la revision, in casi nei quali vi sia stata una condanna, ma ad una pena eccessiva in ragione della non corretta rubricazione del fatto ovvero per diniego di una circostanza attenuante.

Questo approdo non trova ostacoli nella giurisprudenza costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 129 del 2008 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non si applica ai casi di assenza di equità del processo, accertata dalla Corte EDU ai sensi dell’art. 6 della Convenzione EDU) e n. 113 del 2011 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con gli artt. 46 e 6 della CEDU, nella parte in cui non consente la riapertura del processo penale al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU che accertino la violazione dell’art. 6 della CEDU) per le quali non è da ritenersi contraria a Costituzione la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi «in presenza di compromissioni di particolare pregnanza delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con particolare riguardo alle previsioni dell’art. 6 della Convenzione, trovano del resto ampio riscontro nel vigente testo dell’art. 111 Cost.»: risulta, in tal modo, ribadita la prevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona sulle esigenze di certezza e di stabilità della cosa giudicata.

Parimenti, la tesi qui sostenuta non trova ostacoli nelle fonti sovranazionali, posto che il diritto alla revisione è affermato con riguardo alle “sentenze di condanna” dall’art. 14, § 6, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Mentre l’art. 4, § 2, Prot. Addizionale n. 7 alla CEDU prevede la possibilità di riapertura del processo senza limitazioni riferibili alla natura della sentenza o delle statuizioni conseguenti alla condanna, quindi anche il tenore della violazione ritenuta e la connessa commisurazione sanzionatoria.

Si consideri, ancora che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 631 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, co. 3, e 111 Cost., dalla Corte d’appello di Catanzaro, nella parte in cui tale disposizione non prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione siano tali da dimostrare, se accertati, l’esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente influito sul trattamento sanzionatorio del condannato soltanto perché la richiesta del rimettente presentava una carenza di descrizione dei fatti che si traduceva in difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni.

In quella occasione, con ordinanza del 5 aprile 2017, la Corte d’appello di Catanzaro aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 631 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione siano tali da dimostrare, se accertati, l’esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente influito sul trattamento sanzionatorio del condannato».

Ad avviso del Collegio rimettente la norma censurata avrebbe contrastato con l’art. 3 Cost., in quanto «se il condannato può, sulla base di un contrasto tra giudicati, ottenere una revisione del proprio giudizio di colpevolezza» sarebbe irragionevole non riconoscergli la stessa possibilità per ottenere la «declaratoria sopravvenuta di insussistenza di una circostanza aggravante, ossia di una parte della condotta contestata, che abbia effetto sulla pena, esclusa in fatto da altro giudicato».

Sarebbe stato violato anche l’art. 24 Cost., il quale, garantendo al cittadino «piena tutela dei propri diritti e del diritto alla difesa, riservando alla legge le sole modalità di riparazione degli errori giudiziari», implicherebbe il riconoscimento al condannato di «uno strumento di accesso per consentire di rilevare la presenza dell’errore, che non pare ragionevole limitare ai soli casi da cui discende la completa esclusione della condotta riprovevole e non soltanto una frazione della stessa, qualificata come circostanza, in grado di influire sulla pena».

L’esclusione delle aggravanti dal giudizio di revisione contrasterebbe, inoltre, con l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto «sapere di dover scontare una (parte di) pena per una circostanza che per altri imputati, per il medesimo reato, è stata da altro organo giudiziario definitivamente esclusa, appare in conflitto con la finalità rieducativa», dando al condannato l’idea di subire una sanzione ingiusta e discriminatoria.

Non sarebbe stato rispettato, infine, anche l’art. 111 Cost., in quanto «la percezione di non imparzialità del giudizio emergerebbe dal contrasto tra opposti giudicati –sia pure limitatamente ad un determinato aspetto della condotta– di cui l’uno esclude la fondatezza dell’altro».

Senza contraddire alcuna di queste considerazioni, la Consulta ha ritenuto le questioni inammissibili soltanto perché l’ordinanza di rimessione presentava una carenza di descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza, posto che le questioni sollevate riguardavano l’art. 631 cod. proc. pen., disposizione che consente la revisione “se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza […] o del decreto penale di condanna […] non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile […] del giudice ordinario o di un giudice speciale”, avendo la Corte nell’occasione ribadito che “il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i “fatti” (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze” (sentenza n. 129 del 2008), mentre di questi fatti nell’ordinanza di rimessione mancava qualunque descrizione, non avendo il rimettente indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza che ha escluso l’aggravante fossero da intendersi come diversi da quelli contenuti nella sentenza oggetto della richiesta di revisione.

Il Giudice delle leggi, dunque, non ha ripudiato affatto le osservazioni del Giudice rimettente sul punto, limitandosi pregiudizialmente a ritenere l’ordinanza di rimessione viziata da una carenza di motivazione sulla rilevanza delle questioni

Di tal che, lo stesso quesito viene rivolto ora alla Corte adita perché lo risolva indirettamente e pregiudizialmente in maniera costituzionalmente orientata nel senso sopra indicato, avendo all’uopo cura questa difesa di valorizzare quella “diversità del fatto” che è presupposto ineludibile perché ricorra quella rilevanza della questione che legittima la posizione del quesito e la sua risoluzione in termini coerenti con la Carta suprema e con le altre citate decisioni in materia di revisione.

Sicchè sarà questo il preciso onere al quale la scrivente difesa dovrà attenersi, non assumendo essere incorsa nella fattispecie sotto esame una erronea valutazione del giudice, bensì propriamente un ricostruzione in punto di fatto diversa che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione, giacchè il contrasto che legittima e giustifica razionalmente l’istituto della revisione non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale, ma trova ragione d’essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato “accadimento della vita” –essenziale ai fini dell’accertamento della effettiva misura della responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda– può aver ricevuto all’esito di due giudizi penali entrambi irrevocabili ed inconciliabili fra loro.

Così facendo, si consentirà alla Corte adita di ritenere ammissibile il presente ricorso per revisione, presentando quella indicazione dei fatti inconciliabili, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto invocato, una volta assunti come parametro ermeneutico in quell’ottica i principi sopra ricordati.

Sempre in premessa, in secondo luogo, deve ulteriormente ricordarsi che la revisione costituisce una impugnazione straordinaria, la cui delibazione preliminare viene demandata alla Corte d’appello circa la sua ammissibilità, al riguardo dovendo la Corte arrestarsi al riscontro ex actis della presenza, nella prospettazione che ne faccia la parte, della specifica situazione riconducibile ad una di quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sentenza irrevocabile.

Ciò comporta che la delibazione in merito alla ammissibilità o meno (per manifesta infondatezza) della richiesta di revisione -una volta ritenutala praticabile sotto l’aspetto già esposto- dovrà avere ad oggetto la verifica della idoneità delle ragioni poste a fondamento dell’istanza, in base al loro obiettivo esame, a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, essendo riservata alla fase di merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 2, n. 44724/2009; Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010).

Di talchè il controllo preliminare della manifesta infondatezza dell’istanza non potrà mai costituire una anticipazione del giudizio di merito che è riservato esclusivamente al giudizio di revisione.

Tale pre-delibazione non può mai consistere, quindi, in una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell’eventuale sussistenza di un’infondatezza che, in quanto definita come manifesta, deve essere rilevabile ictu oculi, senza necessità di alcun approfondito esame.

La valutazione preliminare circa l’ammissibilità che spetta alla Corte d’appello, insomma, è volta semplicemente a soddisfare una evidente esigenza di economia processuale, evitando impugnazioni pretestuose che determinerebbero inutile dispendio di attività giurisdizionale, inibite dal principio di ragionevole durata del processo.

Il giudizio di revisione, del resto, è appositamente strutturato in due fasi delle quali la prima serve a verificare l’esistenza delle condizioni stabilite dalla legge; tanto che la giurisprudenza è solita rapportare la valutazione di ammissibilità ad una fase rescindente (benché sia stata superata la strutturazione del giudizio di revisione nelle due fasi rescindente e rescissoria, in passato la prima fase affidata alla Corte di Cassazione e la seconda, eventuale, davanti al giudice di rinvio), l’oggetto della quale si limita alla preliminare valutazione della Corte d’appello unicamente intorno all’ammissibilità della richiesta di revisione.

In sostanza, il requisito della manifesta infondatezza della domanda deve essere tale da rendere evidente -anche a fronte di un esame sommario e preliminare- che le ragioni prospettate non sono in grado di consentire una nuova verifica sull’esito del giudizio già esaurito; tale qualità va intesa come carattere “tutto intrinseco alla domanda“, ossia come capacità persuasiva della richiesta in sè considerata, mentre ogni indagine sull’effettiva idoneità delle allegazioni del richiedente a dimostrare l’errore contenuto nel giudicato ed a superarlo, sostituendovi un verdetto assolutorio od alleviatore, resta demandata alla successiva fase di merito nel contraddittorio.

Con riferimento alla specifica ipotesi di revisione di cui ora si discute, secondo quanto sopra indicato ed in coerenza con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dovrà quindi semplicemente verificarsi che sia stato rispettato il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze, tra la realtà fattuale come accertata nelle differenti sedi processuali, dando rilievo all’errore di fatto e non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni.

E’, invero, il dato letterale adoperato per il caso di revisione di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), che orienta direttamente l’interprete verso una attività di comparazione tra i giudicati circoscritta alla disamina della “inconciliabilità” dei fatti storici stabiliti a fondamento delle due decisioni posta a raffronto.

Per ritenere sussistente, in concreto, tale inconciliabilità tra le decisioni irretrattabili occorre che i fatti storici considerati nelle sentenze irrevocabili che si assumono in contrasto -negli elementi essenziali dell’azione od omissione, dell’evento e del nesso di causalità che li lega- siano gli stessi.

Ipotesi che ricorre nella fattispecie, trattandosi della ricostruzione dei termini dell’accordo criminoso formato dalla Bracciale, Sanna e Trombetta in relazione all’aggressione di Reatti Dino dalla quale conseguì la morte di quest’ultimo, anche alla luce della condotta di conseguenza tenuta dai tre correi rispetto all’azione lesiva.

I fatti storici in contrasto risultano, nel caso in esame, “fondamentali” e “decisivi” a giustificare la decisione posta in comparazione, di modo che la diversa ricostruzione degli stessi funge da elemento dirompente rispetto alla tenuta intrinseca della decisione oggetto di revisione; altro profilo ricorrente in questo caso ed inducente l’ammissibilità dell’impugnazione straordinaria, come si vedrà.

Infine, quanto al requisito della inconciliabilità, la diversa ricostruzione del medesimo fatto nelle due sentenze irrevocabili deve pervenire ad approdi tra loro alternativi, non già in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate, ma oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 21/02/2017, Rv. 269757; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Rv. 250061) ossia, tra la realtà fattuale come accertata nelle diverse sedi processuali (Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 aprile 2018 n. 18086) giacchè “l’ordinamento non può consentire che i fatti, il cui accertamento costituisce la premessa del giudizio, siano ritenuti esistenti da un giudice e inesistenti da un altro giudice. Insomma, la realtà fattuale posta a fondamento delle decisioni giudiziarie deve essere incontrovertibile; la valutazione di questa realtà può invece essere diversa” (Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 9 febbraio 2017 n. 6289; sezione VI penale, sentenza 14 maggio 2014 n. 20029; sezione VI penale, sentenza 10 gennaio 2014 n. 695).

Ed ecco che il paradigma richiesto dalla norma disciplinatrice l’istituto della revisione, come interpretata dalla Giurisprudenza sopra ampiamente richiamata, è perfettamente integrato: l’analisi comparata dei giudicati intervenuti relativamente ai due coimputati -la Bracciale e Sanna- è tale da escludere radicalmente la tenuta della sentenza di condanna assunta a carico della donna quanto alla misura della pena derivante dal mancato riconoscimento e conseguente concessione a suo favore dell’attenuante di cui all’art. 116 CP, applicata invece a Sanna, aspetto verso il quale, dunque, si appunta questo ricorso, tendente a recuperare la legalità ed equità della pena inflitta a Sonia Bracciale.

Dunque -chiusa questa ampia quanto opportuna premessa di metodo- passando ora alla comparazione dei punti decisivi in fatto, fra loro inconciliabili, delle indicate sentenze, occorre evidenziare che, nell’ambito del separato processo a carico del coimputato Sanna, è compiutamente emerso, con accertamento che ha acquisito efficacia di giudicato, il fatto che «un primo elemento da considerare è che TROMBETTA e SANNA sono d’accordo su un punto: quella sera la loro intenzione non era quella di uccidere REATTI, bensì (di intesa e su indicazione della BRACCIALE, come sempre ha sostenuto TROMBETTA e come, pur dopo molte esitazioni, ha ammesso anche SANNA) infliggergli una lezione» (così Corte d’Assise d’Appello di Bologna, II Sez. penale, sent. n. 24/16 R. Sent., p. 16).

Di contro, in maniera del tutto inconciliabile con tale statuizione irrevocabile, la sentenza emessa nei confronti di Sonia Bracciale afferma invece che «gli accordi presi e l’organizzazione concordata dell’aggressione in orario, luogo e con modalità tali da minare le possibilità di difesa della vittima e da potergli arrecare lesioni mortali –dopo avere posto in condizioni di inoffensività l’unica testimone in grado di intromettersi nella situazione ed avendo fornito ai correi precise indicazioni per neutralizzare le reazioni della p.o.– appaiono univocamente indicativi di un intento ben più che meramente lesivo» evidenziandosi che «tutti i descritti elementi appaiono indicare una volontà di determinazione dell’evento preventivo e concretamente verificatosi, con predisposizione di un piano appositamente costruito per rendere la vittima innocua, priva di difese da parte di terzi e per inibirgli pericolose reazioni (diversamente neppure sarebbe stato necessario il concorso di ben due distinti “picchiatori” armati), ed escludono pertanto la correttezza del riconoscimento del cd. “concorso anomalo” di cui all’impugnata sentenza» (cfr. Corte d’Assise d’Appello di Bologna, I Sez. penale, sent. n. 23/15 R. Sent., p. 20 e s.).

Questo il primo fatto, essenziale, ricostruito in maniera inconciliabile ed opposta nelle due sentenze indicate, laddove nel processo a carico di Sanna si assume per pacifico un accordo fra i tre coimputati (appunto Sanna, Trombetta e Bracciale) avente ad oggetto una mera aggressione lesiva a carico di Reatti, mentre nel processo a carico della Bracciale si è affermato che quell’accordo fra i tre coimputati avesse come oggetto pacifico e premeditato la morte del predetto Reatti; con le conseguenze evidenti che da questo opposto dato ricostruttivo di fatto discendono, in un caso approdandosi per Sanna all’attenuazione di cui all’art. 116 c.p., negata invece alla Bracciale.

Ulteriormente, la suddetta pronuncia emessa all’esito del separato processo celebrato nei confronti del coimputato Sanna statuisce che «un secondo aspetto da considerare, che emerge con certezza dagli atti processuali, è che, ad aggressione iniziata, SANNA scappò. Il dato è certo, in quanto si ricava, in maniera inconfutabile, non solo dalle dichiarazioni dello stesso SANNA, ma anche delle genuine recriminazioni del TROMBETTA nel colloquio (oggetto di intercettazione ambientale) con la BRACCIALE» (così Corte d’Assise d’Appello di Bologna, II Sez. penale, sent. n. 24/16 R. Sent., p. 17 e s.,), evidenziando che «detta fuga del SANNA si presta, evidentemente, a una duplice chiave di lettura: potrebbe essere stata la fuga di chi ebbe ad accettare (e, forse, ancor prima, a prevedere come possibile) detta drammatica evoluzione dell’aggressione, rimanendo poi inorridito e incapace di reggere a quanto stava accadendo sotto i propri occhi, cosi da scappare per codardia o disgusto; ovvero potrebbe essere stata la manifestazione di chi scappò, in quanto effettivamente sì inorridito, ma al contempo sbalordito per quanto di affatto diverso da quanto concordato con il proprio complice stava accadendo, secondo modalità da lui né volute, né previste. E’ chiaro che il distinguo tra dette due possibilità è estremamente sottile. Ritiene però questa Corte territoriale che esso vada fatto e, a fronte di elementi di prova discordanti e non univoci, debba risolversi, anche in applicazione del canone di prova dell’in dubio proreo, a favore della tesi che, secondo questo giudice del rinvio, conduce all’ esito di un concorso nel reato del SANNA non ex art. 110 cp), bensì ex art. 116 cp.» (così Corte d’Assise d’Appello di Bologna, II Sez. penale, sent. n. 24/16 R. Sent., p. 19).

E’, dunque, conclamato che -a fronte della involuzione dell’aggressione, programmata in termini esclusivamente lesivi, derivante e conseguita alla energica reazione posta in atto da Reatti- Trombetta reagì, in modo estemporaneo e contro le intese comuni ai tre, per fatto proprio reattivo, mentre Sanna manifestò con la fuga il dissenso rispetto a detta involuzione (dando manifestazione così di non volere, né di aver accettato come conseguenza possibile, la morte di Reatti).

Di contro, non essendosi trovata sul posto nel frangente dell’azione lesiva, Sonia Bracciale non potè accedere alla stessa forma palese di dissociazione, pertanto venendo ritenuta -in via meramente presuntiva- perdurantemente adesiva rispetto a quella involuzione dell’aggressione che avrebbe avallato, facendola propria, laddove ne avesse rilevato in diretta i termini.

Ed anche questo elementi di fatto, valorizzato a favore di Sanna e negato di ogni valenza per la Bracciale, risulta avere avuto una diversa e confliggente ricostruzione ad opera delle due Corte giudicanti i processi fra loro connessi.

Sicchè, dalla diversa ricostruzione dei termini dell’accordo criminoso viene fatta discendere la conseguenza che nei confronti dell’esecutore materiale Sanna (accordatosi per ledere e fuggito quando l’aggressione degenerò) è stata riconosciuta la circostanza di cui all’art. 116 cp quale concorrente anomalo, con condanna ad una pena di anni 14 di reclusione, mentre la mandante Sonia Bracciale (accordatasi per uccidere e assente all’atto dell’aggressione) è stata ritenuta animata da dolo diretto di morte del marito, pertanto concorrente piena nel delitto, destinataria del drastico trattamento sanzionatorio complessivamente pari ad anni 21 e mesi 2 di reclusione.

Ed è quindi questo il conflitto di giudicati da sanare.

Ad ulteriore suffragio del fondamento del ricorso in esame -ed a superamento definitivo di ogni sua possibile eccezione preliminare d’inammissibilità- si pone altresì la Decisione della stessa Suprema Corte, intervenuta nel processo separato a carico del coimputato Sanna, laddove lo stesso Giudice di Legittimità conforta la bontà di quelle censure sviluppate nella propria sede processuale dalla difesa di Sonia Bracciale, ma ivi totalmente neglette.

Infatti, in quell’attiguo contesto, quegli stessi pungoli di carattere logico che questa difesa aveva rivolto, criticamente, alla decisone della Corte d’Assise d’Appello e che erano stati trascurati dal Giudice di Legittimità nei riguardi della condannata, sono stati invece raccolti con grande acutezza dalla Corte territoriale in sede di rinvio nel processo a carico di Sanna, dopo l’annullamento da parte della Suprema Corte della decisione assunta in grado di appello nei confronti di quel coimputato, per poi stabilizzarsi.

Scrivevano quei Giudici che, analizzando gli stessi fatti e le stesse fonti istruttorie, «la Corte bolognese riconosceva, inoltre, la sussistenza dell’attenuante prevista dall’art. 116 cod. pen. ad esito delle seguenti considerazioni:

– quella sera la Bracciale aveva incaricato Trombetta e Sanna di infliggere al Reatti solo una “lezione”, anche se dura (Trombetta aveva riferito che Bracciale voleva “lasciarlo sulla sedia a rotelle”);

– Trombetta e Sanna avevano programmato di agire a volto scoperto (rischiando così la denuncia del Reatti, qualora fosse sopravvissuto) ma i due avevano anche deciso di agire di notte e di tranciare i fili della luce che illuminava[no] il passaggio lungo il quale avevano deciso di sorprendere Reatti; e così avevano fatto;

– Trombetta e Sanna, poi, non erano personaggi di particolare spessore criminale, capaci pertanto di consumare delitti in modo particolarmente professionale; tanto è vero che la spedizione punitiva era poi trascesa nell’omicidio del Reatti;

– Sanna, dopo avere colpito Reatti solo alle gambe, alla vista dell’azione del Trombetta che sferrava colpi in ogni parte del corpo, era fuggito; i due, infatti, avevano riferito che Sanna, per primo, aveva aggredito Reatti con la sbarra di ferro alle gambe, come era nel programma, ma era stato gettato a terra dalla vittima ed era così accorso Trombetta che aveva colpito Reatti “alla cieca”» (così Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5347, p. 2).

A fronte di tali inequivoche premesse ed osservato che la logica dei Giudici di merito non poteva essere atomizzata, ma andava analizzata complessivamente per coglierne i passaggi essenziali della motivazione, la Suprema Corte concludeva che:

«In fatto si è accertato che Sonia Bracciale aveva dato incarico al suo amante, l’odierno ricorrente ed a Trombetta di impartire al marito, da cui si era ormai separata di fatto, una lezione, anche piuttosto violenta (da “lasciarlo sulla sedia a rotelle”).

L’agguato veniva programmato ed attuato. Il primo ad aggredire Reatti era proprio il Sanna che, secondo programma, lo colpiva alle gambe, seppure con un attrezzo micidiale, una spranga di ferro. Reatti reagiva, facendo cadere Sanna. Interveniva allora Trombetta che colpiva Reatti “alla cieca” determinandone la morte. Nel frattempo, durante l’azione del Trombetta, Sanna si dava alla fuga.

A fronte di tale ricostruzione, l’articolata argomentazione della Corte bolognese, appare del tutto priva di vizi logici manifesti, quando conclude che l’azione del Sanna, volta a ledere soltanto, seppure in modo assai grave, Dino Reatti, sia rimasta nei rigorosi parametri di quanto si era programmato e che solo il successivo intervento del Trombetta abbia determinato il decesso del Reatti, decesso non voluto dal Sanna tanto da fuggire quando l’azione del complice era trascesa (non avendo poi alcun obbligo giuridico a frapporsi fra il coimputato e la vittima, non potendosi pertanto dedurre dal suo mancato intervento alcuna conseguenza di rilievo penale, nella specie il suo pieno concorso nel delitto non voluto)» (così Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5347, p. 6, all. n. 3).

In sintesi, si attribuiva al gesto del terzo coimputato Trombetta quel carattere estemporaneo che, esulando dagli accordi, si poneva su un piano di imprevedibilità ed autonomia causale, anche sul piano del movente che lo aveva determinato; colui che aveva determinato la morte di Reatti, dunque, aveva agito non più nel contesto del piano concordato con Sanna e la Bracciale, magari estremizzandone le note, bensì in via autonoma e dettata dal fine di auto-salvamento e di vendetta a fronte della reazione pronta e violentissima posta in atto in quel frangente da Dino Reatti.

Proprio questo era il tema sviluppato nel ricorso da parte della difesa di Sonia Bracciale, del resto in armonia con l’insegnamento di Francesco Carrara che ebbe a tratteggiare l’ipotesi qui in evenienza nel sesto volume del suo trattato di Diritto Criminale, alle pagg. 20-22, riferendosi ad episodio omicidiario sovrapponibile a quello oggetto del presente processo, ragion per cui quell’analisi così lucidamente condotta va qui ancora ripresa a presidio della tesi che si prospettava in relazione al caso in esame e che è stata negletta ingiustamente per Sonia Bracciale ed, invece, recepita nella decisione opposta assunta verso il coimputato Sanna Thomas.

Dunque, Sanna e Trombetta, appena affrontata la vittima quella sera, ne avevano subito la reazione inaspettata venendo colpiti duramente, tanto che Sanna crollò a terra e Trombetta subì un pugno al volto che gli frantumò il setto nasale; sicchè, a fronte di quella condotta imprevista, Trombetta si determinò subitaneamente alla reazione violentissima verso Reatti per il timore di restare soccombente rispetto alla furia del prestante antagonista e per vendicarsi della lesione partita, come la Suprema Corte nel processo a carico di Sanna ha ritenuto in via definitiva, facendo passare indenne la decisione di merito che questa logica ricostruttiva aveva propugnato e sviluppato, nei termini sopra riportati.

A questo punto, se logica e coerente è la decisione che ricostruisce i fatti nei modi ricordati per Sanna, traendone la conseguenza che questi -ancorchè fosse uno degli autori materiali dell’aggressione armata- era certamente da considerare concorrente anomalo, ovviamente non può essere ritenuta parimenti logica e giusta anche la decisione che -ricostruendo in termini opposti ed inconciliabili il fatto determinante relativo ai termini del pactum sceleris concluso fra i tre coimputati, con il corollario della fuga di Sanna, assunta a “cartina di tornasole” circa l’atteggiamento della volontà di costui rispetto all’uccisone di Reatti- ha finito per negare quella forma di concorso in relazione all’odierna ricorrente, ossia alla mandante che “aveva dato incarico al suo amante…ed a Trombetta di impartire al marito, da cui si era ormai separata di fatto, una lezione”.

Con la paradossale conseguenza che la mandante risponde di omicidio volontario, mentre l’esecutore di concorso anomalo: un’aporia giuridica di tutta evidenza.

Sono in gioco molti anni di carcere legati a quella diversa ed inconciliabile ricostruzione dell’accaduto, sicchè non possono seriamente giustificarsi affermazioni in punto di fatto diametralmente opposte, in relazione allo stesso episodio e sulla scorta degli stessi elementi di prova: la conclusione, invece, deve essere uniforme per entrambi coloro che versano nelle stesse condizioni, ossia Sanna e Bracciale.

Sicchè, mentre Trombetta risponde di omicidio volontario in quanto, trasgredendo al patto, intese uccidere Reatti, animato da autonomo istinto di difesa e vendetta, Sanna e Bracciale non possono che rispondere entrambi della forma attenuata di concorso anomalo in quel delitto, per avere certamente voluto soltanto recare lesioni a Reatti, senza nemmeno accettare il rischio di una sua morte, rivelandosi semplicemente imprudenti, non vaticinando che l’evento letale potesse intervenire quale degenerazione anomala me possibile dell’aggressione.

E se Sanna, fuggendo, dette manifestazione del proprio dissenso rispetto a quella degenerazione, la Bracciale non può presumersi che avrebbe tenuto un contegno diverso soltanto perché, non partecipando direttamente all’aggressione, non ebbe modo di dare visibilità al proprio atteggiamento psicologico di rigetto rispetto a quell’improvvisa furia omicida intervenuta in Trombetta.

Infatti, se l’azione di uno dei concorrenti esecutori materiali è ritenuta esclusivamente rilevante ai sensi dell’art. 116 c.p. in quanto «rimasta nei rigorosi parametri di quanto si era programmato e che solo il successivo intervento del Trombetta abbia determinato il decesso del Reatti» (così Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5347, p. 6, all. n. 1), ciò a fortiori deve valere per la Bracciale, ritenuta mandante della programmata azione di natura esclusivamente lesiva (e non già omicidiaria).

Del resto, è incontroverso ed ora coperto da giudicato che «in fatto si è accertato che Sonia Bracciale aveva dato incarico al suo amante, l’odierno ricorrente, ed a Trombetta di impartire al marito, da cui si era ormai separata di fatto, una lezione, anche piuttosto violenta (da “lasciarlo sulla sedia a rotelle”)» (così Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5347, p. 6) ed, altresì, che «l’azione del Sanna, volta a ledere soltanto, seppure in modo assai grave, Dino Reatti, sia rimasta nei rigorosi parametri di quanto si era programmato e che solo il successivo intervento del Trombetta abbia determinato il decesso del Reatti, decesso non voluto dal Sanna tanto da fuggire quando l’azione del complice era trascesa» (così Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5347, p. 6); di conseguenza, tutto ciò impedisce un trattamento diverso per quei due soggetti e la figura della concorrente anomala spetta anche a Sonia Bracciale (che tale venne ritenuta in prime cure, laddove -alla pagina 76 di sentenza- si scriveva che “il fondamento della responsabilità del concorrente, quale che sia il suo grado di partecipazione al fatto, si rinviene nella situazione di necessario affidamento nei confronti della condotta e della volontà dei correi che gli impone di non sottovalutare il pericolo che i correi o taluno di loro abbiano a deviare dall’azione esecutiva concordata, assumendo iniziative autonome per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute e così realizzando un reato diverso da quello inizialmente previsto”) oltre che a Sanna Thomas.

In conclusione, la migliore riprova circa la fondatezza del presente ricorso è rappresentata dalla sentenza di legittimità che, per lo stesso fatto e sui medesimi elementi di prova gravanti sulla Bracciale

e sul coimputato Sanna, ha definitivamente riconosciuto come corretta quell’attenuazione di cui all’art. 116 c.p., affermata per quest’ultimo e negata, di contro, alla Bracciale ad opera di Chi separatamente la giudicò.

Nella rivalutazione della prova e del fatto, inconciliabile nel raffronto fra le due decisioni, il giudice della revisione -una volta ritenuta ammissibile questa sgtrao0rdinaria impugnazione ed entrato nel merito- dovrà, allora, prendere in considerazione tutti gli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando che gli stessi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possono effettivamente essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consente, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto anche in relazione a Sonia Bracciale e non soltanto quanto a Sanna Thomas, parificandone la veste di concorrenti anomali nel delitto.

Pertanto, in forza di queste ragioni è ammissibile richiedere di revocare la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, sezione prima, con la sentenza n. 23/2015 R. Sent., pronunciata il 1° luglio 2015, nell’ambito del proc. pen. n. 40/2014 Reg. Gen., n.7245/2012 Reg. Not. Reato, con la quale in parziale riforma della sentenza di condanna inflitta in primo grado dalla Corte d’Assise di Bologna in data 16 aprile 2014 -che aveva riconosciuta la penale responsabilità di Sonia Maria Bracciale per i reati ascrittile e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il più grave reato di cui al capo A), omicidio volontario ai danni del coniuge, nonché della contravvenzione ascrittole al capo B) e previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 116. C.p. prevalente sulle aggravanti contestate condannava l’imputata ad anni 18 e mesi due di reclusione ed euro 371,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento delle costituite parti civili- esclusa la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 116 c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti rideterminava la pena in anni 21 e mesi due di reclusione con conferma nel resto; così che, in esito a nuovo giudizio comparato negli accertamenti di fatto a quello definitosi a carico di Sanna Thomas, possa essere riconosciuta anche a Sonia Bracciale la veste di concorrente anomala nell’omicidio di Reatti Dino, con quanto di conseguenza, anche in ordine al contenimento e riduzione del trattamento sanzionatorio inflittole.

Avv. Gabriele Bordoni

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