UN CASO DI DASPO

Daspo e diritto

La vicenda della quale riassumo i contorni trae origine dal ritrovamento di oggetti vietati a bordo di un pulmino sul quale viaggiavano tifosi della squadra di calcio del Bologna giunti nella città di Catania per seguire dagli spalti l’incontro di calcio fra quelle due squadre.

Stante l’incertezza in ordine alla riferibilità di quegli oggetti ai singoli occupanti la difesa si opponeva alla convalida del Daspo applicato ai tifosi per la parte riferita all’obbligo di presentazione accessorio lamentando proprio il difetto di prova circa la consapevolezza dei soggetti  in ordine alla presenza di quegli arnesi.

Il GIP convalidava ed allora veniva proposto ricorso per Cassazione sicchè la Suprema Corte cassava quei provvedimenti, dichiarandone la cessazione quanto all’obbligo di presentazione ed annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata (cfr. Sezione III, n° 22266 del 3.2.2016).

I Giudici di Legittimità hanno incidentalmente ribadito che tra i presupposti di applicabilità della misura accessoria, limitativa della libertà, vi è il fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura (siccome già statuito dalle Sezioni Unite, n° 44273 del 27.10.2004, Labbia, Rv. 229110).

In proposito, nella motivazione della sentenza si legge: “del resto, anche il tenore sintattico della norma che, introdotta successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite, individua la fattispecie delle condotte violente “di gruppo” non fonda un’ascrizione di ‘responsabilità’ in grado di prescindere dalla partecipazione individuale all’azione di gruppo; l’art. 6, comma 1, I. 401/89, infatti, descrive la “condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”, individuando la latitudine ermeneutica ed applicativa della fattispecie in termini tali da escludere la mera connivenza o, addirittura, la semplice presenza fisica, anche casuale o occasionale, all’interno di un gruppo; in altri termini, la violenza (intesa in senso ampio, comprensiva della minaccia e dell’intimidazione, anche nella forma tentata) “di gruppo” legittimante l’adozione del DASPO, nella dimensione (anche) prescrittiva, richiede un quid pluris rispetto alla mera presenza nel gruppo, consistente nell’individuazione di un ruolo attivo – inteso come adesione e/o apporto del singolo ad azioni violente, minacciose o intimidatorie – di ciascun appartenente al gruppo”.

Di talché, non può che rilevarsi che, qualora manchi negli atti ogni chiara indicazione sulle circostanze fattuali tali da consentire di ritenere che il singolo abbia avuto disponibilità degli oggetti sequestrati, come nel caso di specie, non si può pervenire ad una attribuzione di responsabilità, presupposto del Daspo e dell’accessorio obbligo di firma.

Ed in effetti, dalle emergenze processuali è risultato che gli oggetti di cui trattasi non erano affatto custoditi in un luogo del veicolo visibile a tutti, bensì erano occultati in maniera da sfuggire alla percezione di chi non li aveva materialmente caricati a bordo, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla citata differenza fra concorso, connivenza ed assenza di coscienza e volontà (ricordata anche da Cassazione penale sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48243) ed in relazione all’impossibilità di attribuire quegli oggetti all’uno piuttosto che all’altro fra gli occupanti del pullman.

Anche nella correlata sede penale, la difesa non poteva che ribadire l’assenza di qualsivoglia elemento tale da determinare l’attribuzione di responsabilità a carico di ognuno dei passeggeri del pulmino per aver consapevolmente partecipato ad iniziativa antigiuridica, né l’esistenza di nesso psichico fra oggetti e singolo compresente; sicché, in queste condizioni, non era dato ritenere in maniera acritica, presunta e generica -senza alcun riferimento al contegno del singolo- che gli odierni ricorrenti avessero consapevolezza  della presenza del materiale occultato ovvero avessero fattuale e giuridica disponibilità di quegli arnesi.

In definitiva, certamente qualcuno fra i giovani aveva posto gli oggetti sul pulmino, ma nella impossibilità di meglio chiarire (stante la genericità degli atti d’indagine) le condotte tenute dai singoli e poichè gli elementi che si traggono dagli atti di indagine svolti nell’immediatezza dagli Operanti e dagli esiti degli interrogatori non consentono di ricostruire quali fra questi ragazzi fossero gli autori del gesto illecito, era impensabile, nell’incertezza, punire tutti indistintamente.

Del resto, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolatore e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, quando invece la connivenza non punibile postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale.

Infine, la mancanza della suitas esclude la stessa configurabilità dell’azione incidendo anche sulla componente materiale del fatto ed è definita, all’art. 42 c.p., come coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione previste dalla legge come reato ed individua, a ben guardare, un prerequisito della responsabilità penale che deve sussistere, sia nell’ambito delle comuni fattispecie di responsabilità colpevole, sia nei casi eccezionali di responsabilità oggettiva; sul punto è infatti pacifico che (vedasi ad es. Cass. pen. sez. I° 17/7/2008 n. 29968) “la coscienza e volontà della condotta -cosiddetta suitas- richiamata dall’art. 42 c.p. consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto”.

Dagli atti dell’indagine non si rinveniva alcun elemento che conduca a ritenere a carico di ognuno dei passeggeri del pulmino la responsabilità per aver consapevolmente partecipato ad una iniziativa antigiuridica, né l’esistenza di nesso psichico fra oggetti e singolo compresente; sicché, in queste condizioni, non è dato ritenere in maniera acritica, presunta e generica, senza alcun riferimento al contegno del singolo, che gli indagati fossero tutti ed ognuno consapevoli della presenza di quegli arnesi ed avessero, altresì, la loro fattuale e giuridica disponibilità, elementi invece entrambi indispensabili perché intervenga a loro carico la censura (ben potendo almeno alcuni di  loro –ma le posizioni non sono affatto distinte negli atti- rivendicare l’assoluta estraneità all’intrapresa).

Le esigenze di contrasto a certe forme intollerabili di contegno sono comprensibili, ma non possono indurre a trasgredire il precetto costituzione ed i principi di personalità della responsabilità penale, pena l’imbarbarimento evidente anche della Giurisdizione, in un Paese che di barbarie ne conosce sin troppe.

E così anche il Giudice penale assolveva tutti gli imputati; conclusione giusta ed impeccabile.

Avv. Gabriele Bordoni

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